Art. 444
Uso delle ECAI
In vigore dal 26 giu 2013
Uso delle ECAI
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all':
a)
le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;
b)
le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
c)
la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;
d)
l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte alla parte tre, titolo II, capo 2; non è necessario pubblicare queste informazioni se l'ente rispetta l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
e)
i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2 nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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