Art. 440
Riserve di capitale
In vigore dal 26 giu 2013
Riserve di capitale
1. L'ente pubblica le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE
a)
la distribuzione geografica delle propri esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;
b)
l'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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