Art. 439 · Esposizione al rischio di controparte

Art. 439

Esposizione al rischio di controparte

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizione al rischio di controparte Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, l'ente pubblica le seguenti informazioni: a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte; b) una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito; c) una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole; d) una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito; e) il valore equo lordo positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione creditizia netta su derivati. L'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione legalmente opponibili che degli accordi di garanzia; f) le misure del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicato; g) il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia; h) gli importi nozionali delle operazioni in derivati su crediti, ripartiti a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti; i) la stima di α se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a stimare α.
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