Art. 432 · Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

Art. 432

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

In vigore dal 26 giu 2013
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate 1.   Gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui al titolo II, qualora tali informazioni, ad eccezione delle informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera c), all' e all', non siano considerate rilevanti. Un'informazione nell'ambito ell’informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche. L'ABE, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, elabora entro il 31 dicembre 2014 orientamenti sulle modalità di applicazione da parte degli enti della rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui al titolo II. 2.   Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III, qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al secondo e al terzo comma, ad eccezione delle informazioni di cui agli . Sono considerate esclusive di un ente quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell'ente. Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano l'ente alla riservatezza. Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora, entro il 31 dicembre 2014, orientamenti sulle modalità di applicazione da parte degli enti dell'esclusività e della riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III. 3.   Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi non sono pubblicati, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato l'ambito di applicazione della responsabilità in materia di mancata pubblicazione di informazioni rilevanti.
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