Art. 43
Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario
In vigore dal 26 giu 2013
Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario
Ai fini della detrazione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
b)
l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
c)
l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-43