Art. 425
Afflussi
In vigore dal 26 giu 2013
Afflussi
1. Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi massimi di liquidità sono gli afflussi di liquidità limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei ai trattamenti di cui all', paragrafi 6 o 7. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all', paragrafi 4, 5 o 6, o da obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass through). Fatta salva l'approvazione preliminare dell'autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l'ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se provengono da un ente che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa all'ente tramite una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
2. Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi trenta giorni. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Gli afflussi di liquidità sono segnalati integralmente, con gli afflussi seguenti segnalati separatamente:
a)
gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell', punto 3, che sono garantiti da attività liquide conformemente all', ai sensi del presenteparagrafo, lettera d).
In deroga al primo comma della presente lettera, gli enti che hanno ricevuto un impegno di cui all', paragrafo 6, per erogare un prestito agevolato (pass through) ad un beneficiario finale possono tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applicano all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato;
b)
gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera b), con durata residua fino a trenta giorni, sono presi pienamente in considerazione come afflussi;
c)
le attività con una data di scadenza contrattuale non definita, sono prese in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta alla banca di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro trenta giorn;
d)
gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all', punto 3, se garantite da attività liquide di cui all', paragrafo 1, non sono presi in considerazione fino al valore netto degli scarti di garanzia delle attività liquide e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;
e)
gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all', paragrafi 3 e 4, sono moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente;
f)
gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide;
g)
eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.
3. Deflussi e afflussi attesi nell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta su tutte le controparti e moltiplicati per 100 % in caso di un afflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
b)
la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete soggetta alla deroga di cui all' del presente regolamento;
c)
un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli ;
d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
5. Qualora sia applicato l', paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al paragrafo 4, lettera d). In tal caso è necessario che siano soddisfatti altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'. Se l'applicazione di tale afflusso superiore è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all', paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per l’applicazione del maggiore afflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 5.
L'ABE presente tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente all' diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
8. Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
9. Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.
Storico versioni
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