Art. 424 · Deflussi da linee di credito e di liquidità

Art. 424

Deflussi da linee di credito e di liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Deflussi da linee di credito e di liquidità 1.   Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito irrevocabili e dalle linee di liquidità irrevocabili, che sono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere tirato nei trenta giorni successivi. L'importo massimo che può essere tirato può essere determinato al netto di qualsiasi requisito di liquidità che sarebbe ordinato ai sensi dell', paragrafo 2, per gli elementi fuori bilancio del finanziamento al commercio e, conformemente all', al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è detenuta sotto forma di attività liquide conformemente all'. La garanzia reale da fornire non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da una delle sue entità affiliate. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere tirato nel caso in cui le obbligazioni della controparte o il calendario contrattuale predefinito di utilizzo del credito venissero a scadenza entro i successivi trenta giorni. 2.   L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nei trenta giorni successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito. 3.   L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi è moltiplicato per 10 %, se soddisfano le seguenti condizioni: a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito; b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari; c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari. 4.   L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere ritirato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate. 5.   Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere ritirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue: a) linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b); b) accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE; c) linee accordate a enti creditizi; d) linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento. 6.   In deroga al paragrafo 5, gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui a tali paragrafi. In deroga all', paragrafo 2, lettera d), qualora tali prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through) un afflusso e deflusso simmetrico può essere applicato dagli enti. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione e/o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda connessa a una successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.
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