Art. 418 · Valutazione delle attività liquide

Art. 418

Valutazione delle attività liquide

In vigore dal 26 giu 2013
Valutazione delle attività liquide 1.   Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale sono applicati scarti di garanzia appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e gli scarti di garanzia solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. Gli scarti di garanzia non sono inferiori al 15 % per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura. 2.   Alle azioni o quote di OIC di cui all', paragrafo 6, si applicano scarti di garanzia tenendo conto come segue delle attività sottostanti: a) 0 % per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) 5 % per le attività di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c); c) 20 % per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera d). 3.   L'approccio di cui al paragrafo 2 è applicato come segue: a) se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d); b) se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti. 4.   Gli enti sviluppano metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e gli scarti di garanzia per azioni o quote di OIC. Solamente laddove possano dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che la significatività dell'esposizione non giustifica lo sviluppo delle proprie metodologie, gli enti possono avvalersi delle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione degli scarti di garanzia per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b): a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario; b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all', paragrafo 3, lettera a). L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC è confermata da un revisore esterno.
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