Art. 413 · Finanziamento stabile

Art. 413

Finanziamento stabile

In vigore dal 26 giu 2013
Finanziamento stabile 1.   Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress. 2.   Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'. 3.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'.
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