Art. 412
Requisito in materia di copertura della liquidità
In vigore dal 26 giu 2013
Requisito in materia di copertura della liquidità
1. Gli enti detengono attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni. Nei periodi di stress gli enti possono usare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità.
2. Gli enti non segnalano due volte gli afflussi di liquidità e le attività liquide.
3. Gli enti possono usare le attività liquide di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di stress, come specificato all'.
4. Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'.
5. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'. Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'.
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