Art. 411 · Definizioni

Art. 411

Definizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni Ai fini della presente parte si intende per: 1) "cliente finanziario", un cliente che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio; b) un'impresa di investimento; c) una SSPE; d) un OIC; e) uno schema di investimento non aperto; f) un'impresa di assicurazione; g) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista; 2) "deposito al dettaglio", una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la persona fisica o la PMI rientrerebbero nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all', paragrafo 4, e se la passività aggregata di tutte tali imprese a livello di gruppo non supera 1 milione di EUR.
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