Art. 410 · Condizioni uniformi di applicazione

Art. 410

Condizioni uniformi di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni uniformi di applicazione 1.   Ogni anno l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulle misure adottate dalle autorità competenti al fine di garantire la conformità degli enti ai requisiti di cui ai titoli II e III. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata: a) i requisiti di cui agli che si applicano agli enti che si espongono al rischio di una cartolarizzazione; b) il requisito in materia di mantenimento, compresi i criteri di idoneità del mantenimento di un interesse economico netto rilevante di cui all' e il livello di mantenimento; c) i criteri in materia di dovuta diligenza di cui all' per gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione; e d) i requisiti di cui agli che si applicano agli enti cedenti e promotori. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dell', comprese le misure da adottare in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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