Art. 41 · Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Art. 41

Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere detratto è ridotto dei seguenti importi: a) l'importo di tutte le passività fiscali differite associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile; b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Le attività utilizzate per ridurre l'importo da detrarre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b). L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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