Art. 407 · Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

Art. 407

Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio Quando un ente non rispetta i requisiti di cui agli o 406 in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all', paragrafo 6, o all', paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di dovuta diligenza. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall', paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l', paragrafo 3.
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