Art. 406
Dovuta diligenza
In vigore dal 26 giu 2013
Dovuta diligenza
1. Prima di esporsi ai rischi di una cartolarizzazione, e laddove opportuno in seguito, gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni verso la cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione, per analizzare e registrare:
a)
le informazioni comunicate ai sensi dell', paragrafo 1 dai cedenti, dai promotori o dai prestatori originari per precisare l'interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;
b)
le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione verso la cartolarizzazione;
c)
le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione;
d)
la reputazione dei cedenti o dei promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione e le perdite da essi subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti;
e)
le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;
f)
laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione;
g)
tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione dell'ente quali sequenze contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di default specifica all'operazione.
Gli enti effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni verso la cartolarizzazione. A tal fine gli enti possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall'ECAI, purché gli enti possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.
2. Gli enti che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla performance delle esposizioni sottostanti le loro posizioni verso la cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di default, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni verso la cartolarizzazione, gli enti possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e la performance dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.
Gli enti applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le assunzioni a fermo di emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o assunzioni a fermo siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.
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