Art. 405 · Impegni mantenuti dall'emittente

Art. 405

Impegni mantenuti dall'emittente

In vigore dal 26 giu 2013
Impegni mantenuti dall'emittente 1.   L'ente che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %. Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni può essere considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %: a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine; d) il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; e) il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione. L'interesse economico netto si misura all'avvio dell'operazione ed è mantenuto su base continuativa. L'interesse economico netto, inclusi le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. 2.   Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE, o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE o una delle sue filiazioni, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista nell'UE collegati. Il primo comma si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui all' e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE, società di partecipazione finanziaria nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'. 3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso le seguenti entità o da esse garantite integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente: a) amministrazioni centrali o banche centrali; b) amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico degli Stati membri; c) enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore a 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; d) banche multilaterali di sviluppo. 4.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando le entità di riferimento sottostanti sono identiche a quelle che costituiscono un indice di entità oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione.
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