Art. 403
Metodo basato sul principio di sostituzione
In vigore dal 26 giu 2013
Metodo basato sul principio di sostituzione
1. Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente può:
a)
considerare la frazione dell'esposizione garantita come contratta nei confronti del garante e non del cliente, purché all'esposizione non garantita verso il garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito all'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b)
considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come contratta nei confronti del terzo e non del cliente, se l'esposizione è garantita da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita dell'esposizione sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.
L'ente non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.
Ai fini della presente parte, l'ente può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento di cui al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'.
2. Nei casi in cui l'ente applica il paragrafo 1, lettera a):
a)
qualora la garanzia personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo dell'esposizione che si presume garantito è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito di tipo personale di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
b)
un disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
c)
la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.
Storico versioni
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