Art. 400 · Esenzioni

Art. 400

Esenzioni

In vigore dal 26 giu 2013
Esenzioni 1.   Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell', paragrafo 1: a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; d) altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; f) fidi concessi a controparti di cui all', paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell', paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi; g) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo; h) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti; i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell', paragrafo 1; j) esposizioni da negoziazione verso controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali; k) esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema. Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4. 2.   Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le seguenti esposizioni: a) obbligazioni garantite definite all', paragrafi 1, 3 e 6; b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; c) esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell', paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi; d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete; e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti; f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio; g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale; h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade); i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi; j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio; k) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute. 3.   Le autorità competenti possono avvalersi dell'esenzione prevista al paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione; e b) eventuali rischi di concentrazione residui possono essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all' della direttiva 2013/36/UE Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente al presente paragrafo, lettere a) e b) e consultano l'ABE in merito a tale scelta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-400