Art. 4
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
"ente creditizio", un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
2)
"impresa di investimento", un persona secondo la definzione di cui all', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:
a)
degli enti creditizi;
b)
delle imprese locali;
c)
delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;
3)
"ente", un ente creditizio o un'impresa di investimento;
4)
"impresa locale", un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia garantita dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, che se ne assumono la responsabilità;
5)
"impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all', punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (20);
6)
"impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all', punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
7)
"organismo di investimento collettivo" o "OIC", un OICVM secondo la definizione di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (21), comprese, salvo diversa disposizione, le entità di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza conformemente al diritto dell'Unione o alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, o un FIA secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (22), o un FIA non UE secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, lettera aa), di tale direttiva;
8)
"organismo del settore pubblico", un organismo amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è di proprietà di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
9)
"organo di gestione", un organo di gestione secondo la definzione di cui all', paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
10)
"alta dirigenza", alta dirigenza secondo la definzione di cui all', paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
11)
"rischio sistemico", un rischio sistemico secondo la definzione di cui all', paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;
12)
"rischio di modello", un rischio di modello secondo la definzione di cui all', paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;
13)
"cedente", un soggetto che:
a)
in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano l'esposizione cartolarizzata; o
b)
acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;
14)
"promotore", un ente diverso dall'ente cedente che istituisce e gestisce un programma di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper - ABCP) o altro schema di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;
15)
"impresa madre":
a)
un'impresa madre ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE;
b)
ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
16)
"filiazione":
a)
un'impresa figlia ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE;
b)
un'impresa figlia ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.
La filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è al vertice di tali imprese;
17)
"succursale", una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell’ente;
18)
"società strumentale", un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;
19)
"società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio come definita all', punto 5, della direttiva 2002/87/CE e un GEFIA come definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, comprese, salvo diversa disposizione, le entità di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, che sono soggette alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
20)
"società di partecipazione finanziaria", un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista;
21)
"società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all', punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
22)
"società di partecipazione mista", un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
23)
"impresa di assicurazione di un paese terzo", un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all', punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
24)
"impresa di riassicurazione di un paese terzo", un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all', punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
25)
"impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo", un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
b)
è autorizzata in un paese terzo;
c)
è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE
26)
"ente finanziario", un'impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (23), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
27)
"soggetto del settore finanziario", uno dei seguenti soggetti:
a)
un ente;
b)
un ente finanziario;
c)
una società strumentale inclusa nel perimetro di consolidamento finanziario di un ente;
d)
un'impresa di assicurazione;
e)
un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
f)
un'impresa di riassicurazione;
g)
un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
h)
una società di partecipazione assicurativa;
i)
una società di partecipazione mista;
j)
una società di partecipazione assicurativa mista secondo la definzione di cui all', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
k)
un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all' di tale direttiva;
l)
un'impresa di paesi terzi con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);
28)
"ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detto ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
29)
"ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;
30)
"società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
31)
"società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;
32)
"società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
33)
"società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in uno Stato membro;
34)
"controparte centrale" o "CCP", una CCP secondo la definzione di cui all', punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
35)
"partecipazione", una partecipazione ai sensi dell', prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (24), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente di almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
36)
"partecipazione qualificata", una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
37)
"controllo", il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all' della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
38)
"stretti legami", una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
a)
da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b)
da un legame di controllo;
c)
da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;
39)
"gruppo di clienti connessi":
a)
due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
b)
due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.
Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l', paragrafo 2;
40)
"autorità competente", una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;
41)
"autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'UE e degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE;
42)
"autorizzazione", un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività;
43)
"Stato membro d'origine", lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;
44)
"Stato membro ospitante", lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;
45)
"banche centrali del SEBC", le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);
46)
"banche centrali", le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;
47)
"situazione consolidata", la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a una o più altre entità, un ente unico;
48)
"base consolidata", sulla base della situazione consolidata;
49)
"base subconsolidata", sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di entità o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;
50)
"strumento finanziario":
a)
un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;
b)
qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
c)
uno strumento finanziario derivato;
d)
uno strumento finanziario primario;
e)
uno strumento a pronti.
Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
51)
"capitale iniziale", l'importo e la tipologia dei fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE per gli enti creditizi e al titolo IV di tale direttiva per le imprese di investimento;
52)
"rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;
53)
"rischio di diluizione", il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
54)
"probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;
55)
"perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;
56)
"fattore di conversione", il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato;
57)
"attenuazione del rischio di credito", una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
58)
"protezione del credito di tipo reale", tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, – nell'eventualità del default della controparte o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
59)
"protezione del credito di tipo personale", tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;
60)
"strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;
61)
"cartolarizzazione", un'operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:
a)
i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
b)
la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
62)
"posizione verso la cartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una cartolarizzazione;
63)
"ricartolarizzazione", una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni e oggetto di segmentazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;
64)
"posizione verso la ricartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;
65)
"supporto di credito", un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato o da altri tipi di protezione del credito;
66)
"società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE", un trust o un'altra entità, diversa da un ente, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, la cui attività è limitata alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle dell'ente cedente, e nella quale i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;
67)
"segmento", una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
68)
"valutazione in base ai prezzi di mercato", la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
69)
"valutazione in base ad un modello", qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
70)
"verifica indipendente dei prezzi", una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
71)
"capitale ammissibile", la somma dei seguenti elementi:
a)
capitale di classe 1 di cui all';
b)
capitale di classe 2 di cui all' pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;
72)
"borsa valori riconosciuta", una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
è un mercato regolamentato;
b)
ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
73)
"benefici pensionistici discrezionali", i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell’ambito del sistema pensionistico adottato dalla società;
74)
"valore del credito ipotecario", il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
75)
"immobile residenziale", un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell'immobile ad uso abitativo, compreso il diritto abitativo per un appartamento in cooperative di edilizia residenziale situate in Svezia;
76)
"valore di mercato", per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;
77)
"disciplina contabile applicabile", le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;
78)
"tasso annuale di default", il rapporto tra il numero dei default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questa classe o aggregato (pool) un anno prima di tale data;
79)
"finanziamento per immobili a fini speculativi", i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;
80)
"finanziamento al commercio", i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;
81)
"crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico", prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;
82)
"contratto di vendita con patto di riacquisto" e "contratto di vendita con patto di riacquisto passivo", qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti uno dei seguenti casi:
a)
la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli;
b)
titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;
83)
"operazione di vendita con patto di riacquisto", qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
84)
"contratto di vendita con patto di riacquisto semplice", un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;
85)
"posizioni detenute a fini di negoziazione":
a)
posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
b)
posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
c)
posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
86)
"portafoglio di negoziazione", l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;
87)
"sistema multilaterale di negoziazione", un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all', punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
88)
"controparte centrale qualificata", una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all' del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all' di tale regolamento;
89)
"fondo di garanzia", un fondo istituito da una CCP conformemente all' del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all' di tale regolamento;
90)
"contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP", un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;
91)
"esposizione da negoziazione", un' esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante da contratti e dalle operazioni elencate all', paragrafo 1, lettere da a) a e), nonché dal margine iniziale;
92)
"mercato regolamentato", un mercato secondo la definzione di cui all', punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
93)
"leva finanziaria", il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
94)
"rischio di leva finanziaria eccessiva", il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o rettifiche di valore alle restanti attività;
95)
"rettifica di valore su crediti", l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;
96)
"copertura interna", una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o un insieme di posizioni;
97)
"obbligazione di riferimento", un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;
98)
"agenzia esterna di valutazione del merito di credito" o "ECAI", un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (25), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
99)
"ECAI prescelta", un'ECAI scelta da un ente;
100)
"altre componenti di conto economico complessivo accumulate", lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
101)
"fondi propri di base", fondi propri di base ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE;
102)
"elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all', paragrafo 1, di tale direttiva;
103)
"elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all', paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all' di tale direttiva;
104)
"elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all', paragrafo 2, di tale direttiva;
105)
"elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3", elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all', paragrafo 3, di tale direttiva;
106)
"attività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
107)
"attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura", attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
108)
"passività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
109)
"attività dei fondi pensione a prestazioni definite", le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la detrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;
110)
"distribuzione", il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
111)
"impresa finanziaria", lo stesso significato di cui all', punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
112)
"fondi per rischi bancari generali", lo stesso significato di cui all' della direttiva 86/635/CEE;
113)
"avviamento", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
114)
"partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitavamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe se detenesse direttamente gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;
115)
"beni immateriali", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;
116)
"altri strumenti di capitale", strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
117)
"altre riserve", riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
118)
"fondi propri", la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
119)
"strumenti di fondi propri", strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
120)
"partecipazione di minoranza", l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;
121)
"profitto", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
122)
"partecipazione incrociata reciproca", la detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti detengono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
123)
"utili non distribuiti", i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;
124)
"riserva sovrapprezzo azioni", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
125)
"differenze temporanee", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
126)
"posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario;
127)
"sistema di controgaranzia", un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all', paragrafo 7;
b)
gli enti sono consolidati integralmente conformemente all', paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all', paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;
c)
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;
d)
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo di responsabilità contrattuale o obbligatorio che tutela detti enti e in particolare ne garantisce la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare la sottoposizione a procedure concorsuali nel caso in cui esse fossero inevitabili;
e)
esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità contrattuale o obbligatorio di cui alla lettera d);
f)
l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;
g)
il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità è di dieci anni;
h)
l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità;
128)
"elementi distribuibili", l'ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni legislative o a regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale applicabile o allo statuto dell'ente, considerando che tali perdite e riserve sono determinate sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati.
2. Quando nel presente regolamento si fa riferimento a immobili o proprietà immobiliari residenziali o non residenziali o ad un'ipoteca su tali proprietà, ciò include quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva normativa equivalente. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.
3. I finanziamenti al commercio di cui al paragrafo 1, punto 80, sono di norma finanziamenti non impegnati per i quali sono necessari valida documentazione a supporto delle operazioni per ogni richiesta di utilizzo dei fondi che consentano di opporre un rifiuto al finanziamento in caso di dubbi circa il merito creditizio o circa la documentazione a supporto delle operazioni. Il rimborso delle esposizioni per i finanziamenti al commercio è normalmente indipendente dal debitore, mentre i fondi provengono dal contante ricevuto dagli importatori o dagli introiti derivanti dalle vendite dei beni sottostanti.
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