Art. 396 · Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

Art. 396

Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni 1.   Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all', paragrafo 1, l'ente procede alla notifica immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto. Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale ammissibile dell'ente. 2.   Qualora in virtù dell', paragrafo 1, l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell', sono prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.
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