Art. 394 · Obblighi di notifica

Art. 394

Obblighi di notifica

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi di notifica 1.   L'ente notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione, comprese quelle esentate dall'applicazione dell', paragrafo 1: a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione; b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso; c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata; d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell', paragrafo 1. Se l'ente è soggetto alla parte tre, titolo II, capo 3, le sue venti maggiori grandi esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell', paragrafo 1, sono notificate alle autorità competenti. 2.   L'ente notifica alle autorità competenti le seguenti informazioni, in aggiunta alla notifica delle informazioni di cui al paragrafo 1, con riguardo alle sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti, così come le sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti finanziari non regolamentati, comprese le grandi esposizioni esentate dall', paragrafo 1: a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione; b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso; c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata; d) il valore dell'esposizione tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell', paragrafo 1; e) la scadenza attesa dell'esposizione espressa per categorie di importi con scadenze mensili fino ad un anno, categorie di scadenze trimestrali fino a tre anni e annualmente per scadenze successive. 3.   La notifica avviene almeno due volte all'anno. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue: a) i formati per la notifica di cui al paragrafo 3, che sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati; b) le frequenze e le date della notifica di cui al paragrafo 3; c) le soluzioni IT da applicare per la notifica di cui al paragrafo 3. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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