Art. 382 · Ambito d'applicazione

Art. 382

Ambito d'applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito d'applicazione 1.   Un ente calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito. 2.   Un ente include le operazioni di finanziamento tramite titoli nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative. 3.   Le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione commerciale del partecipante diretto verso la controparte centrale qualificata, sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. 4.   Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA: a) le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell',punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all', paragrafi 3 e 4, di tale regolamento; b) le operazioni infragruppo di cui all' del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti in materia di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra gli enti soggetti a separazione strutturale; c) le operazioni con le controparti indicate all', punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all', paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi; d) le operazioni con le controparti di cui all', paragrafo 4, lettere a) e b), e all', paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l' del presente regolamento prevede un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti. L'esenzione dal requisito relativo al CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione. 5.   Entro il 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni l'ABE, alla luce degli sviluppi normativi internazionali, procede ad un riesame anche delle potenziali metodologie di calibrazione e delle soglie per l'applicazione dei requisiti relativi al CVA a controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. L'ABE, in cooperazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data del riesame di cui al primo comma. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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