Art. 380 · Sospensione

Art. 380

Sospensione

In vigore dal 26 giu 2013
Sospensione In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità degli finché non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.
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