Art. 38 · Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Art. 38

Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura 1.   Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma del presente articolo. 2.   Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è calcolato senza detrarre l'importo delle passività fiscali differite associate dell'ente. 3.   L'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'entità ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti; b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta. 4.   Le passività fiscali differite associate dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo dei beni immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da detrarre. 5.   L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è assegnato come segue: a) alle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell', paragrafo 1; b) a tutte le altre attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura. Gli enti assegnano le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).
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