Art. 378 · Rischio di regolamento/consegna

Art. 378

Rischio di regolamento/consegna

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di regolamento/consegna Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare il requisito in materia di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna destra della successiva tabella 1. Tabella 1 Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento (%) 5 — 15 8 16 — 30 50 31 — 45 75 46 o più 100
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