Art. 377 · Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione

Art. 377

Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione 1.   Le autorità competenti autorizzano l'uso di un modello interno per il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione invece del requisito in materia di fondi propri conformemente all' agli enti cui è consentito usare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, all', paragrafi 1 e 3, all', all', paragrafo 1, e all', lettere a), b), c), e) e f). 2.   Gli enti utilizzano tale modello interno per calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente. 3.   I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1: a) il rischio cumulativo derivante da molteplici default, compreso il diverso ordine dei default, in prodotti divisi in segmenti; b) il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali; c) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni; d) il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi: i) la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono; ii) la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura; e) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti; f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura; g) tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione. 4.   Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1, l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti. L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone dell'autorizzazione a incorporarle nel requisito in materia di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale autorizzazione. 5.   Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di default, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di negoziazione di correlazione. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito in materia di fondi propri dell'ente ai sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress superano in misura significativa il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione sono notificati tempestivamente alle autorità competenti. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione degli scenari di stress per il portafoglio di negoziazione di correlazione. 6.   Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.
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