Art. 371
Esclusioni dai modelli per il rischio specifico
In vigore dal 26 giu 2013
Esclusioni dai modelli per il rischio specifico
1. Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico mediante un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente all', paragrafo 1, lettera e), o all' ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui all'.
2. L'ente può decidere di non riflettere nel suo modello interno i rischi di default e di migrazione per gli strumenti di debito negoziati, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4.
Storico versioni
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