Art. 368 · Requisiti qualitativi

Art. 368

Requisiti qualitativi

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti qualitativi 1.   I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi: a) i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio; b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e rispondente direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo, in quanto responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading; c) l'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente; d) l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office; e) l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo; f) i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione; g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito è valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di default imminente e improvviso, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili; h) l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo. 2.   La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Il riesame valuta quanto segue: a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi; b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti; c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office; d) la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi; e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio; f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse; g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che sono effettuati per verificare l'accuratezza del modello. 3.   Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-368