Art. 362 · Rischio specifico e rischio generico

Art. 362

Rischio specifico e rischio generico

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio specifico e rischio generico Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generico include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.
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