Art. 359 · Metodo basato sulle fasce di scadenza

Art. 359

Metodo basato sulle fasce di scadenza

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo basato sulle fasce di scadenza 1.   L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso. Tabella 1 Fasce di scadenza (1) Coefficientedi spread (%) (2) 0 ≤ 1 mese 1,50 > 1 ≤ 3 mesi 1,50 > 3 ≤ 6 mesi 1,50 > 6 ≤ 12 mesi 1,50 > 1 ≤ 2 anni 1,50 > 2 ≤ 3 anni 1,50 > 3 anni 1,50 2.   Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni: a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza; b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere. 3.   L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia. 4.   La parte della posizione lunga non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata. 5.   Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi: a) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce; b) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui sia riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 %, che è il coefficiente di riporto, e per il prezzo a pronti della merce; c) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 %, che è il coefficiente secco, e per il prezzo a pronti della merce in questione. 6.   Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 5.
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