Art. 358
Strumenti particolari
In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti particolari
1. I futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; è loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.
2. Gli swaps su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere, se del caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui all', paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.
3. Le opzioni e i warrants su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui l’opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell’opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.
Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
5. L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:
a)
trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;
b)
presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-358