Art. 353
Rischio di cambio degli OIC
In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di cambio degli OIC
1. Ai fini dell', per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC.
2. Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:
a)
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;
b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all', paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
3. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC è proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con l'aggiunta della posizione lunga complessiva alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e della posizione corta complessiva alla posizione complessiva aperta corta in valuta, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC. Non è consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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