Art. 352 · Calcolo della posizione netta generale in cambi

Art. 352

Calcolo della posizione netta generale in cambi

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo della posizione netta generale in cambi 1.   La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e in oro è calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi): a) la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro); b) la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti; c) garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili; d) l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale delle opzioni in valuta estera e in oro; e) il valore di mercato di altre opzioni. Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell’opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante. L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente. L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore. 2.   Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all', paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è subordinata all'autorizzazione apposita delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le stesse condizioni, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già detratti nel calcolo dei fondi propri. 3.   Un ente può usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso applichi tale metodo in maniera coerente. 4.   Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per le segnalazioni e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente. 5.   Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta. 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-352