Art. 350
Metodi specifici per gli OIC
In vigore dal 26 giu 2013
Metodi specifici per gli OIC
1. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È autorizzata la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.
2. Gli enti possono calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;
b)
un coefficiente di correlazione minimo tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e l'indice o il paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce di 0,9 è constatabile inequivocabilmente per una durata minima di sei mesi.
3. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito in materia di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;
b)
gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico e generico, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;
c)
se il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, ottenuto conformemente al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all', paragrafo 1, il requisito in materia di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.
4. Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:
a)
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;
b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all', paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
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