Art. 349 · Criteri generali per gli OIC

Art. 349

Criteri generali per gli OIC

In vigore dal 26 giu 2013
Criteri generali per gli OIC Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all', se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi: i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire; ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli; iii) nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il livello massimo di leva finanziaria; iv) nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni; b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di segnalazione; c) le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore; d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC; e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi; f) l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza conformemente alla direttiva 2009/65/CE o a normativa equivalente.
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