Art. 348 · Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC

Art. 348

Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC 1.   Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell', in combinato disposto con il trattamento modificato per l'oro di cui all', paragrafo 4 e all', paragrafo 2, lettera b), le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generico, e per il rischio di cambio del 40 %. 2.   Salvo disposto diversamente nell', non è autorizzata alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.
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