Art. 344 · Indici azionari

Art. 344

Indici azionari

In vigore dal 26 giu 2013
Indici azionari 1.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui al paragrafo 4, seconda frase. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2.   Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui ai paragrafi 3 e 4, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1o gennaio 2014. 3.   I contratti futures su indici azionari, gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di opzioni relative a futures su indici azionari e gli indici azionari definiti di seguito collettivamente "contratti futures su indici azionari" possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento. 4.   Qualora un contratto future su indici azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-344