Art. 343 · Rischio generico degli strumenti di capitale

Art. 343

Rischio generico degli strumenti di capitale

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio generico degli strumenti di capitale Il requisito in materia di fondi propri per i rischi generici è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.
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