Art. 341 · Posizioni nette in strumenti di capitale

Art. 341

Posizioni nette in strumenti di capitale

In vigore dal 26 giu 2013
Posizioni nette in strumenti di capitale 1.   In conformità all', l'ente somma separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale. 2.   L'ente calcola, separatamente per ogni mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la posizione netta generale. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il termine "mercato" di cui al paragrafo 2. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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