Art. 337
Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione
In vigore dal 26 giu 2013
Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione
1. Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera come segue le sue posizioni nette calcolate conformemente all', paragrafo 1:
a)
per le posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8 % della ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3;
b)
per le posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8 % della ponderazione del rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3.
2. Il metodo della formula di vigilanza di cui all' può essere utilizzato quando l'ente può presentare stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e delle LGD, come input del metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al titolo II, capo 3.
Gli enti diversi dagli enti cedenti che potrebbero applicare detto metodo per la stessa posizione verso la cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione possono utilizzarlo unicamente previa autorizzazione delle autorità competenti, che la concedono se l'ente soddisfa le condizioni di cui al primo comma.
In alternativa le stime della PD e della LGD come input nel metodo della formula di vigilanza possono anche essere determinate sulla base di stime derivate dal metodo IRC di un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. L'alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se le stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3.
Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime della PD e delle LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC.
3. Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all', si applica l'8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo.
Fatta eccezione per le posizioni inerenti a cartolarizzazione trattate conformemente all', paragrafo 4, l'ente computa le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico.
4. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, per il periodo transitorio che termina il mercoledì 31 dicembre 2014, l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate e le sue posizioni nette corte ponderate. La maggiore tra le due somme risultanti costituisce il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tuttavia, l'ente comunica trimestralmente all'autorità competente dello Stato membro di origine la somma totale delle sue posizioni nette lunghe ponderate e delle sue posizioni nette corte ponderate, suddivise per tipo di attività sottostanti.
5. Qualora un ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all', esso include nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a norma del presente articolo le esposizioni cartolarizzate anziché le sue posizioni verso la cartolarizzazione provenienti dalla cartolarizzazione di cui trattasi.
Qualora un ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all', esso include nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a norma del presente articolo le esposizioni cartolarizzate provenienti dalla cartolarizzazione di cui trattasi, ma non le protezioni del credito ottenute per il portafoglio cartolarizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-337