Art. 326 · Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

Art. 326

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione Il requisito dell'ente in materia di fondi propri per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.
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