Art. 325 · Riduzioni per i requisiti su base consolidata

Art. 325

Riduzioni per i requisiti su base consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Riduzioni per i requisiti su base consolidata 1.   Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa. 2.   Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 previa autorizzazione delle autorità competenti, che potranno concederla solo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri; b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo. 3.   Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi; b) dette imprese soddisfano, su base individuale, requisiti in materia di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento; c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.
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