Art. 320 · Criteri per il metodo standardizzato

Art. 320

Criteri per il metodo standardizzato

In vigore dal 26 giu 2013
Criteri per il metodo standardizzato I criteri di cui all', paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti: a) l'ente dispone di un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Esso rileva le sue esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti svolte da un soggetto interno od esterno dotato delle competenze necessarie a tal fine; b) il sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente; c) l'ente dispone di un sistema di comunicazione verso l'alta dirigenza che fornisce segnalazioni sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente. L'ente si dota di procedure per intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.
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