Art. 319
Metodo standardizzato alternativo
In vigore dal 26 giu 2013
Metodo standardizzato alternativo
1. Nel quadro del metodo standardizzato alternativo, per le linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" gli enti applicano quanto segue:
a)
l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi moltiplicato per 0,035;
b)
i crediti e gli anticipi sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area "servizi bancari a carattere commerciale", gli enti includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.
2. Per ottenere l'autorizzazione a utilizzare il metodo standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale costituiscono almeno il 90 % del loro reddito;
b)
una quota significativa dei loro servizi bancari al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include prestiti associati ad un'elevata PD;
c)
il metodo standardizzato alternativo fornisce una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-319