Art. 318
Principi per la classificazione delle linee di attività
In vigore dal 26 giu 2013
Principi per la classificazione delle linee di attività
1. Gli enti elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle linee di attività e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato di cui all'. Essi rivedono e adattano i criteri e le politiche, se del caso, in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli.
2. Gli enti applicano i seguenti principi per la classificazione delle linee di attività:
a)
gli enti classificano tutte le attività nelle linee di attività in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;
b)
gli enti provvedono ad allocare alla linea di attività cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente attribuita ad un'area nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di una linea di attività, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di classificazione;
c)
qualora un'attività non possa essere attribuita ad una specifica linea di attività, gli enti la imputano all'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle attività ausiliarie di detta attività;
d)
gli enti possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie linee di attività. I costi prodotti in una linea di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono;
e)
la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di mercato;
f)
l'alta dirigenza è responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo dell'organo di gestione dell'ente;
g)
gli enti sottopongono il processo di classificazione delle linee di attività a revisione indipendente.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività di cui al presente articolo.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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