Art. 315
Requisito in materia di fondi propri
In vigore dal 26 giu 2013
Requisito in materia di fondi propri
1. Nell'ambito del metodo base, il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15 % della media triennale dell'indicatore rilevante stabilito all'.
Gli enti calcolano la media triennale dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.
2. Se un ente è operativo da meno di tre anni, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi ad usare dati storici appena sono disponibili.
3. Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di una fusione, acquisizione o cessione di entità o attività, l'uso della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante porterebbe ad una stima distorta del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo per tener conto di tali circostanze e ne informa debitamente l’ABE. In tal caso, l'autorità competente può anche, di propria iniziativa, richiedere all'ente di modificare il calcolo.
4. Qualora da una delle osservazioni risulti che l'indicatore rilevante è negativo o nullo, gli enti non tengono conto di questo dato nel calcolo della media triennale. Gli enti calcolano la media triennale come la somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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