Art. 314 · Uso combinato di diversi metodi

Art. 314

Uso combinato di diversi metodi

In vigore dal 26 giu 2013
Uso combinato di diversi metodi 1.   Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare una combinazione di metodi. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione se sono rispettati i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove applicabili. 2.   Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la combinazione di metodi utilizzata dall'ente coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni; b) sono soddisfatti i criteri di cui all' e i requisiti di cui agli per la parte di attività coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di misurazione. 3.   Per gli enti che intendono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato le autorità competenti impongono le seguenti condizioni aggiuntive per la concessione dell'autorizzazione: a) alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente; b) l'ente si impegna ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato. 4.   Un ente può chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività che potrebbero richiedere un periodo transitorio per l'applicazione del metodo standardizzato. L'autorità competente concede l'autorizzazione solo se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a); b) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al paragrafo 3. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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