Art. 311 · Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

Art. 311

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni 1.   Gli enti applicano il trattamento di cui al presente articolo se una o entrambe le condizioni seguenti sono rispettate: a) gli enti hanno ricevuto dalla CCP una notifica a norma dell'articolo 50 ter, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, che la CCP ha cessato di calcolare il KCCP; b) gli enti vengono a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o dalla CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi. 2.   Se è soddisfatta solo la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dell'ente verifica i motivi che hanno indotto la CCP a cessare il calcolo del K CCP . Qualora ritenga che i motivi di cui al primo comma sono validi, l'autorità competente può autorizzare gli enti nel suo Stato membro ad applicare il trattamento di cui all' alle loro esposizioni commerciali e ai loro contributi al fondo di garanzia verso la CCP in questione. Nel concedere l'autorizzazione, l'autorità competente comunica i motivi della sua decisione. Qualora l'autorità competente ritenga che i motivi di cui al primo comma non siano validi, tutti gli enti nel suo Stato membro, a prescindere dal trattamento che scelgono in virtù dell', paragrafo 2, applicano il trattamento di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), del presente articolo. 3.   Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), a prescindere dal fatto che la condizione di cui alla lettera a) di tale paragrafo sia stata rispettata o meno, entro tre mesi dal verificarsi della circostanza di cui alla lettera b) di tale paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, un ente procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP: a) cessa di applicare il trattamento che ha scelto in virtù dell', paragrafo 2; b) applica il trattamento di cui all', paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni commerciali verso detta CCP; c) applica il trattamento di cui all' ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP; d) tratta le esposizioni diverse da quelle elencate alle lettere b) e c) nei confronti di detta CCP come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito, come previsto al capo 2.
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