Art. 31 · Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Art. 31

Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza 1.   In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all', paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli strumenti di capitale sono emessi prima del 1 gennaio 2014 b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione; c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data; d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente; e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite; f) tranne per gli strumenti di capitale di cui all', nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango; g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente; h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preliminare e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa spiegazione. 2.   Su richiesta motivata dell'autorità competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.
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