Art. 309 · Requisiti in materia di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata

Art. 309

Requisiti in materia di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata 1.   Un ente applica la formula seguente per calcolare il requisito in materia di fondi propri (Ki) per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata (DFi) e da contributi non finanziati (UCi) alla CCP: dove c2·e μ sono definiti all', paragrafo 3. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per contributi non finanziati si intendono i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti. 3.   Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente ai fini dell', paragrafo 3, come il requisito in materia di fondi propri (Ki) determinato a norma del paragrafo 1 moltiplicato per 12,5.
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